Le domande di iscrizione provenienti da altro comune o dall'estero, di cambio di residenza all'interno del territorio dello stesso comune o, di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso, potranno essere presentate, in uno dei seguenti modi:
- direttamente all'ufficio Anagrafe del Comune nei seguenti giorni:
dal Martedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30
il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- per via telematica (con posta certificata) SOLO SE POSSESSORI DI PEC all’indirizzo PEC del comune protocollo@pec.comune.temu.bs.it
- per via telematica (con posta elettronica) all’indirizzo mail del comune info@comune.temu.bs.it solo se i file sono sottoscritti con firma digitale da pdf a .p7m secondo le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
in questo caso tuttavia nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
• la richiesta sia sottoscritta con firma digitale
• la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificate (pec) del dichiarante
• la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarate, siano acquisiti a mezzo scanner (in formato .pdf possibilmente non troppo voluminosi) e trasmessi per posta elettronica semplice
- per posta raccomandata all'indirizzo del comune
COMUNE DI TEMU' - Servizi Demografici
Via Roma n. 38
25050 TEMU' (BS) ITALIA.
- per fax al n. +39 0364 94365
ulteriori info +39 0364 906420 interni: 0 e 1 (segreteria e demografici)
Responsabile dei servizi demografici e amministrativi:
Gregorini dott. Fabio – info@comune.temu.bs.it
Personale amministrativo:
Emanuela Ravizza - emanuela.ravizza@comune.temu.bs.it
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Pubblicazione della modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art.5 del DL n. 5/2012 convertito in L.n. 35/2012. Cambio di residenza in tempo reale. Circolare: Scarica il documento
Scarica gli Allegati:
Dichiarazione di residenza
Dichiarazione di residenza - Allegato A
Dichiarazione di residenza - Allegato B
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero
ATTENZIONE AVVISO PERICOLO DI DENUNCIA PER DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre previsto per il pubblico ufficiale che procede l'obbligo della comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente.
Il nuovo procedimento (in breve)
• è rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 (che può essere sostituita anche dal numero di protocollo) e recante l'informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento entro 2 giorni lavorativi il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
• il comune in attesa della nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione.;
• il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
• in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 smi. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
• le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili
• qualora non sia stato specificatamente indicato il domicilio eletto nella domanda (indirizzo per le risposte) e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es. PEC, email, telefono, indirizzo, fax personale, potrebbe non essere possibile inviare il preavviso di rigetto, sin d’ora l’Amministrazione si ritiene sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità;