Procedimento VAS - Valutazione Ambientale Strategica

Descrizione

La normativa regionale (art 4 L.R. 12/2005) prevede che il nuovo Piano del Governo del Territorio, sia sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale strategica (VAS) al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente. La valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nell’elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o compensazione anche agro ambientali che devono essere recepite nel piano stesso. Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificatamente per quanto attiene i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile ed acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del PGT, sono state convocate delle conferenze di valutazione e delle assemblee pubbliche. E precisamente:

  • 1° conferenza di VAS convocata in data 02.08.2011 (vedi atti)
  • 2° conferenza di VAS convocata in data 08.11.2013 (vedi atti)
Riferimenti normativi

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” (di seguito Codice dell’ambiente) rivisto poi con il successivo Decreto Legislativo 4 del 16 gennaio 2008 articoli 11, 13 e allegato VI, 14, 15, 16, 17, 18.

Modalità di svolgimento articolo 11

L’autorità procedente avvia la procedura di VAS contestualmente al processo di formazione del piano al fine di garantire che i possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle scelte urbanistiche siano presi in considerazione. Tale procedura:

  • deve essere svolta “anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso”;
  • costituisce parte integrante e sostanziale dei procedimenti di adozione ed approvazione dei piani; i provvedimenti di approvazione adottati senza VAS sono annullabili per violazione di legge;
  • deve comunque perseguire gli obiettivi di razionalizzazione del procedimento ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (comma 4 dell’art. 11).

La VAS comprende:

  • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
  • l’elaborazione di un Rapporto Ambientale (RA);
  • lo svolgimento di consultazioni;
  • la valutazione del RA e degli esiti delle consultazioni;
  • la decisione;
  • l’informazione sulla decisione;
  • il monitoraggio.

L’autorità competente al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale:

  • esprime il proprio parere sull’assoggettabilità;
  • collabora con l’autorità proponente al fine di stabilire le forme di partecipazione (calendarizzazione degli incontri e delle Conferenze) e i soggetti da coinvolgere;
  • collabora con l’autorità proponente al fine di scegliere i contenuti del RA e le modalità di applicazione del monitoraggio (scelta degli indicatori ambientali da monitorare e organizzazione dell’esecuzione dei report di verifica);
  • esprime un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di RA nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio (anche dal punto di vista economico di realizzabilità) facendo sintesi dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e di quanto emerso in sede di consultazione pubblica.

Redazione del Rapporto Ambientale articolo 13 e contenuti dello stesso Allegato VI Il proponente o l’autorità procedente entrano in consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale fin dai momenti iniziali di elaborazione del piano e a tal fine:

  • predispongono un Rapporto Preliminare che indaghi i possibili impatti ambientali significativi dettati dall’attuazione del piano e che stabilisca “la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni” da includere nel RA;
  • inviano il rapporto preliminare ai soggetti competenti; dalla data di invio decorrono i 90 giorni entro i quali si deve concludere la consultazione salvo quanto diversamente concordato.
  • Il proponente o l’autorità procedente predispongono il RA (senza ulteriori spese per la finanza pubblica) come atto integrante e sostanziale del piano.

Il RA:

  • deve individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l’attuazione del piano proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
  • deve valutare le possibili alternative dettate dagli obiettivi del piano e dal contesto territoriale;
  • deve contenere le informazioni previste dall’allegato VI ovvero in sintesi:
  1. i contenuti e gli obiettivi del piano e il loro rapporto con altri piani sovraordinati;
  2. lo stato attuale dell’ambiente e della sua possibile evoluzione in assenza dell’attuazione del piano;
  3. le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero avere ripercussioni;
  4. i problemi ambientali esistenti e pertinenti al piano e le possibili interferenze di questo con le ZPS (zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici) e i SIT (siti d’importanza comunitaria per la protezione della fauna e flora);
  5. la verifica di rispondenza agli obiettivi di protezione ambientale sovraordinati (internazionali, comunitari o degli stati membri) pertinenti al piano;
  6. i possibili impatti significativi sull’ambiente puntuali e cumulativi indagando: la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il patrimonio culturale architettonico archeologico e il paesaggio;
  7. le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi;
  8. la sintesi delle ragioni della scelta e la valutazione delle alternative;
  9. la descrizione del sistema di monitoraggio proposto: le modalità di raccolta delle informazioni, l’elaborazione degli indicatori atti a valutare gli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto di verifica degli impatti e le misure correttive da adottare;
  10. la sintesi non tecnica di tutte le informazioni di cui sopra.
  • deve contenere le risultanze della consultazione ed i contributi pervenuti;
  • può utilizzare approfondimenti già effettuati e informazioni già ottenute nell’ambito di “altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizione normative” al fine di evitare duplicazioni.

La proposta di piano, il RA e la sintesi non tecnica devono essere:

  • comunicati all’autorità competente;
  • messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
  • interessato al fine di poter effettuare le proprie osservazioni;
  • di tale messa a disposizione deve essere curata la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione o provincia autonoma interessata; dalla data di pubblicazione dell’avviso decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione (60 giorni); solo parzialmente interessato dai possibili impatti dell’attuazione del piano.
  • depositati presso gli uffici dell’autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle provincie il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dai possibili impatti dell’attuazione del piano.

Consultazione articolo 14

Il RA deve essere comunicato all’autorità competente e l’autorità procedente cura la pubblicazione dell’avviso come sopra specificato. L’avviso deve contenere:

  • il titolo della proposta di piano;
  • il proponente e l’autorità procedente;
  • l’indicazione delle sedi dove si può prendere visione del piano, del RA e della sintesi non tecnica.

La proposta di piano e il RA devono essere messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso gli uffici e nel sito web.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni in forma scritta fornendo anche nuovi elementi conoscitivi e valutativi.

Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione (emanate nelle forme previste dalla L. 241/1990 articoli 7 e 8) si devono coordinare con eventuali disposizioni regionali al fine di evitare duplicazioni; rimane l’obbligo del rispetto del termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni, e dei 90 giorni per l’espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente.

Valutazione del RA e degli esiti della consultazione articolo 15

L’autorità competente, in collaborazione con la procedente, acquisisce e valuta la documentazione, le osservazioni, i suggerimenti, i pareri pervenuti entro i 60 giorni, nonché i risultati di eventuali consultazioni transfrontaliere.

L’autorità competente esprime il proprio parere motivato entro 90 giorni dal recedente termine.

L’autorità procedente, in collaborazione con quella competente, provvede all’eventuale revisione del piano a fronte delle risultanze del parere motivato prima della sua approvazione.

Decisione articolo 16

La documentazione completa (piano, RA, parere motivato, apporti pervenuti in sede di consultazione) viene trasmessa all’organo competente all’adozione o approvazione del piano.

Informazione sulla decisione articolo 17

Sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione viene pubblicata la sede dove è possibile prendere visione di tutta la documentazione e del piano adottato.

Sul sito web delle autorità interessate vengono pubblicati:

  • il parere motivato;
  • la dichiarazione di sintesi che riassuma l’iter intrapreso circa l’integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di costruzione del piano nonché le eventuali alternative possibili;
  • il sistema di monitoraggio.

Monitoraggio articolo 18

Il sistema di monitoraggio è una delle novità cardine della procedura di VAS. Esso è effettuato dall’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente avvalendosi del supporto delle Agenzie ambientali e dell’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Il monitoraggio:

  • assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano;
  • verifica il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
  • adotta le eventuali misure correttive in caso di impatti negativi;
  • è un atto allegato al piano e deve contenere le responsabilità e la sussistenza delle risorse economiche per l’attuazione e lo gestione dello stesso;
  • contiene informazioni che possono essere utilizzate sia in caso di modifica del piano sia per comporre il quadro conoscitivo di successivi atti di pianificazione e programmazione promossi dall’autorità procedente.

Delle modalità di svolgimento e delle risultanze deve essere data evidenza pubblica attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità (procedente e competente) e delle Agenzie interessate.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
20 giugno 2023